Giudizio di appello e domanda nuova: sino a quando può essere formulata l’istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado?

Nel giudizio di appello l’istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d’ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell’udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale. Tribunale di Milano, sentenza del 28.12.2021 Download CondividiPost correlati:Domanda in ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi