Causa rimessa dalla Corte di cassazione al giudice del rinvio, decisione sulle spese

Giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.12.2021, n. 39262 39262Download CondividiPost correlati:Giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di le ..........

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