Accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa rifiutata, condanna alle spese di lite, ipotesi eccezionale

L’art. 91 c.p.c., comma 1, secondo periodo, introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 10 prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanni la parte che abbia rifiutato tale proposta senza giustificato motivo al pagamento delle spese maturate dopo la proposta medesima, salvo quanto disposto dall’art. 92 c.p.c., comma 2. Come spiegato dalle Sezioni Unite, si tratta di ipotesi con carattere “effettivamente eccezionale” e ciò non ne consente l’applicazione oltre i casi in essa considerati ai sensi dell’art. 14 preleggi (pertanto, illustra la SC, il caso ..........

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