Disconoscimento di una scrittura privata e della conformità di una copia all’originale
Con riferimento al disconoscimento di una scrittura privata (art. 214 c.p.c.), l’onere della contestazione va assolto
Con riferimento al disconoscimento di una scrittura privata (art. 214 c.p.c.), l’onere della contestazione va assolto
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al
In definitiva, questo è il principio di diritto: In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come – più in generale – di una riproduzione meccanica,
Qualora l’opponente abbia contestato la riferibilità a sé del contratto versato in atti dall’opposto, disconoscendo le sottoscrizioni ivi apposte, ai sensi dell’art. 214 c.p.c.,
Ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., pur non occorrendo, ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un’impugnazione
Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l’autenticità della
Il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo