Disconoscimento della scrittura privata, tempestività, eccezione di tardività, precisazione delle conclusioni

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta. L’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisa ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi