Interpretazione della legge: non ci si può spingere oltre la portata massima consentita dalla formulazione testuale e sistematica della norma

In merito ai limiti che presiedono alla corretta interpretazione e applicazione delle leggi da parte del giudice, va affermato che questi non potrebbe spingersi (in senso propriamente “creativo”) oltre la portata massima consentita dalla formulazione testuale e sistematica della norma. Ciò posto, circa la lacuna cd. “involontaria” del legislatore, colmabile in base ai principi generali dell’ordinamento, va affermato che è tale, cioè involontaria, soltanto la lacuna scaturente da un uso non accurato della tecnica legislativa (vuoi per problemi legati alla formulazione della norma medesima, vuoi per causa di raccordo rispetto ad altre disposizioni vigenti) e che postula necessariamente l’intervento suppletivo ad opera dell’interprete, la cui opera esegetica è – dunque – presupposto imprescindibile per assicurare la corretta applicazione della norma. Caso diverso dalla lacuna cd. “tecnica”, ossia uno spazio libero, non normato, per scelta volontaria del legislatore.

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 24.10.2018, n. 6060

 

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