Indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione: modifica inammissibile?

Alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Se ne ricava che la mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione non può ormai integrare una modifica inammissibile del petitum o della causa petendi, ove ..........

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