Primato dell’interpretazione letterale: non è consentito correggere la norma nell’ipotesi in cui si ritenga che il significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono sia inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa

Va data continuità al principio secondo cui quando l’interpretazione letterale è sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della “mens legis”, il quale solo nel caso in cui, nonostante l’impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risult ..........

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