Udienza disciplinare da remoto: respinta l’eccezione per asserita violazione del diritto di difesa per malfunzionamento della piattaforma utilizzata (Teams)

Deve respingersi in quanto infondata l’eccezione dell’incolpato per asserita violazione del proprio diritto di difesa dovuta ad un presunto malfunzionamento della piattaforma utilizzata, ove questa sia dichiarata “idonea e regolarmente funzionante” nel relativo verbale, che è atto pubblico fede facente fino a querela di falso. Conseguentemente, il mancato collegamento dell’incolpato nell’orario e sulla piattaforma stessa equivale a mancata presentazione in assenza di assoluto impedimento (Nel caso di specie, l’incolpato non si collegava all’udienza dibattimentale “da remoto” su piattaforma Teams, fissata per la sua audizione a richiesta. Il Consigliere istruttore ne ..........

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