Termini ordinatori, istanza di proroga, tempestività

Poichè i termini stabiliti dal giudice per il compimento di una atto processuale sono, ai sensi dell’art. 152 c.p.c., ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall’art. 153 c.p.c. per i termini perentori; peraltro, la proroga, anche d’ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall’art.154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, imped ..........

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