L’allegazione di parte per far valere l’altrui pregressa “non contestazione” deve essere tempestiva

Ove il giudice abbia ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione”, diventa inammissibile. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.7.2021, n. 18797 Download CondividiPost correlati:Riassunzione del giudizio da parte dell’erede: allegazione, contestazione e prova Novembre 13, 2023 Il principio di non contestazione postula, da parte di chi lo invoca, la pr ..........

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