Termine per la costituzione in giudizio, sabato: quando può affermarsi la regolarità della costituzione nel primo giorno non festivo successivo?

Qualora il termine per la costituzione in giudizio scada di sabato, la regolarità della costituzione nel primo giorno non festivo successivo è stata stabilita soltanto a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, con riferimento ai termini la cui scadenza non sia accertata prima dell’entrata in vigore della menzionata legge, in ossequio al principio di diritto secondo cui la l. 69/2009, art. 58, comma 3 – secondo cui i commi quinto e sesto dell’art. 155 c.p.c. (aggiunti dalla l. 263/2005) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 – deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, ovvero nel senso di disporre solo per l’avvenire; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.1.2016, n. 310

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