Spese per le consulenze tecniche

Le spese sostenute per laconsulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  18.11.2019, n. 29819 CondividiPost correlati:Processo tributario telematico: dal 15 maggio in vigore le modifiche tecniche al di cui al Decreto del direttore generale delle finanze del 21 aprile 2023 Maggio 16, 2023 Le spese per consulenza tecnica ante causam non sono assimilabili al rimborso ..........

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