Spese ed onorari del curatore fallimentare: vanno liquidati al netto degli oneri fiscali e casi in cui vanno anticipati dall’erario

Ai fini del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 146, come risultante dalla sentenza additiva n. 174 del 2006 della Corte costituzionale, la regola per cui se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall’erario, dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio anche al caso di fallimento con attivo insufficiente. La somma liquidabile al curatore va computata al netto degli oneri fiscali (compresi IVA e accessori), perché il curatore è un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, e li esercit ..........

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