Spese di lite, reciproca soccombenza parziale

La reciproca soccombenza parziale si verifica sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.   NDR: In tal senso si veda Cass. 21684/13.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.6.2017, n. 16210 CondividiPost correlati:Spese di lite: sì alla soccombenza reciproca in caso di parz ..........

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