Ordinanza di correzione di errore materiale, termine per impugnare

L’ordinanza di correzione di errore materiale deve essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull’originale del provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 288 c.p.c., e art. 121 dis. att. c.p.c., e la sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione (art. 288 c.p.c., u.c.); da tale data, pertanto, iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per l’impugnazione in appello.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.7.2017, n. 18743 CondividiPost correlati:Ordinanza che dispone la correzione di errore ..........

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