Spese di lite, liquidazione, superamento dei limiti minimi e massimi della tariffa forense, vizio in iudicando, conseguenze

Va confermato che il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto per l’ammissibilità della censura è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare un’inammissibile indagine sugli atti di causa [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 29.10.2014, n. 22983]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Spese di lite, liquidazione: in base alla somma attr ..........

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