Ius superveniens: inapplicabile se la causa è stata già rimessa in decisione

Non può applicarsi lo jus superveniens (costituito dalle modifiche all’art. 263 c.c. apportate dall’art. 28 del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 entrato in vigore com’è noto il 7.02.2014  e che ha introdotto al comma 3 dell’art. 263 c.c. una nuova condizione di proponibilità della domanda laddove) laddove la modifica normativa sia intervenuta dopo la rimessione della causa al Collegio per la decisione da parte del G.I. a norma dell’art. 189 c.p.c., momento dopo il quale – argomentando ai sensi dell’art. 300 u.c. c.p.c. – il giudizio non può più considerarsi pendente e dunque soggetto ad eventi sopravvenuti tra i quali anche le modifiche delle norme sostanziali di ..........

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