Solidarietà ed unicità del fatto dannoso
Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c. è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
Cassazione civile, ordinanza del 12.1.2023, n. 664
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