Solidarietà ed unicità del fatto dannoso

Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c. è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate. Cassazione civile, ordinanza del  12.1.2023, n. 664 Download CondividiPost correlati:Nozioni di comune esperienza (fatto notorio), certezza indubitabile ed incontestabile Aprile 22, 2024 Impugnaz ..........

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