Opposizione all’esecuzione – opposizione ad atti esecutivi – arbitrato

L’opposizione all’esecuzione verte infatti sull’an della pretesa esecutiva, configurandosi come un giudizio di accertamento negativo del diritto sostanziale fatto valere esecutivamente dal creditore procedente, diritto di regola patrimoniale e, come tale, disponibile e rinunziabile; invece l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., vertendo sul quomodo dell’azione esecutiva, è diretta a valutare la conformità di un atto, inteso come segmento del processo esecutivo, alle norme processuali che regolano l’esecuzione forzata e che, essendo di ordine pubblico, non rientrano nella disponibilità delle parti. Questa diversità ontologica si riverbera su ..........

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