Shopping compulsivo è violazione dei doveri matrimoniali.

Lo shopping compulsivo, inteso come impulso irrefrenabile ed immediato ad acquistare e da una tensione crescente alleviata soltanto acquistando appunto beni mobili, configura una violazione dei doveri matrimoniali ex art. 143 c.c. [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 18.11.2013, n. 25843]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Sentenza del giudice di pace e appello: la prospettata violazione del principio fondamentale, cardine del processo civile, sull'assolvimento dell'onere probatorio integra… Aprile 4, 2022 Violazione dei criteri redazionali degli atti ex dm 110/2023 (carattere ed interlinea): si compensano le spese Ottobre 12, 2023 Opposizione a ver ..........

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