Sentenza d’appello, annullamento in cassazione: quali conseguenze sulla regolazione delle spese di lite?

Giusto il disposto di cui all’art. 336 c.p.c., comma 1, l’annullamento in sede di legittimità della pronuncia nel merito del giudice di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza di attribuire al giudice del rinvio il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.3.2016, n. 4887 CondividiPost correlati:Appello, riforma (anche parziale) della sentenza, effetto espansivo interno, conseguenze sulle spese di lite Febbraio 22, 2023 Sentenza dichiarativa di fallimento, reclamo, rigetto della Corte d'appello, Cassazione, accogliment ..........

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