Liquidazione delle spese processuali, rideterminazione di diritti e onorari in misura inferiore a quelli esposti nella nota spese, motivazione
Va dato seguito al principio secondo cui il giudice, nella liquidazione delle spese processuali, non può limitarsi a eseguire una globale rideterminazione di diritti e onorari spettanti alla parte vittoriosa in misura inferiore a quelli esposti nella nota specifica prodotta dalla parte. Egli, piuttosto, ha l’onere di motivare adeguatamente l’eliminazione e le riduzione delle singole voci al fine di consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti nonchè alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942.
Tribunale di Bari, sentenza del 16.3.2016,
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