Articoli da 311 a 359 c.p.c.
Titolo II
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Art. 311.
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Il
Titolo II
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Art. 311.
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Il
Capo IV
DELLE RESPONSABILITA’ DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI
Art. 90.
Articolo abrogato.
Art.
TRIBUNALE DI – – –
ATTO DI CITAZIONE CON DOMANDA RICONVENZIONALE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Formula di Giulio Perrotta
(di Antonio Romano) – L’art. 27 comma 1 lett. a della legge n. 183 del 2011 ha modificato l’art. 283 del codice di procedura civile statuendo che se l’istanza di inibitoria è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. Viene precisato, tuttavia, che l’ordinanza con cui il giudice commina la sanzione pecuniaria è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio di appello.
L’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio- giustizia, che non sono illimitate.
Solo l’impugnazione incidentale tardiva, sia che l’interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga dall’impugnazione proposta dall’altra parte, perde ogni efficacia qualora – per qualsiasi motivo – sia dichiarata inammissibile l’impugnazione. Di contro, l’impugnazione incidentale, se tempestivamente proposta ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c., non è legata alle sorti di quella principale di cui non costituisce il necessario contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende indipendente dalle sorti della prima.
Il rilievo di ufficio dell’inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola di cui all’art. 384 cod. proc. civ., comma 3, (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), perchè la norma è da riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito, risultando nell’elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all’art. 384 cit. e all’art. 101 cod. proc. civ., comma 2 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l’interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto.
Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione non è censurabile in Cassazione.
Consiglio Superiore della Magistratura
Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano
2012Un anno di Giurisprudenza delle Alte Corti
di Elena Salemi[1] – Tribunale di Palermo, sezione terza, sentenza del 6.7.2012