Scelta del consulente tecnico, scarse capacità professionali, apprezzamento discrezionale del giudice

Va ribadito che le norme di cui agli artt. 61 c.p.c. e art. 13 disp. att. c.p.c. e art. 22 disp. att. c.p.c., comma 2 relative alla scelta del consulente tecnico, hanno natura e finalità direttive; conseguentemente la scelta di tale ausiliario (quale che sia la materia di sua specializzazione) è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità. Del resto, è dai contenuti dell’elaborato che, semmai, potrà evidenziarsi e censurarsi l’inadeguatezza tecnico-scientifica dell’accertamento effettuato dal consulente d’ufficio (ciò rappresentando l’eventuale riflesso proprio della sue scarse capacità professio ..........

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