Costituzione in appello con la c.d. velina: mera irregolarità sanata dal successivo deposito dell’originale

Deve darsi continuità all’ormai prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la costituzione in giudizio dell’appellante avvenuta mediante deposito in cancelleria oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto appello (cosiddetta velina) anzichè l’originale di esso notificato alla controparte non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte appellata e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell’appello, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell’originale medesimo.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 8.3.201 ..........

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