Rito del lavoro, nullità del ricorso, mancata fissazione del termine per la rinnovazione e dell’ eccezione di parte, sanatoria per raggiungimento dello scopo: conseguenze in tema di onere della prova

Nel rito del lavoro il ricorrente deve – analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell’art. 163, n. 4, cod. proc. civ. – indicare ex art. 414, n. 4 cod. proc. civ. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ. (norma estensibile anche al processo del lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda, ..........

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