Rito del lavoro, licenziamento per giusta causa, pregiudizialità penale: la sospensione del giudizio civile è in contrasto col c.d. rito Fornero

Premesso che l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p. e che, quindi, la sospensione necessaria del giudizio civile è limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, nonché premesso che in materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale un effetto sul diritto ..........

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