Risultanze della consulenza tecnica, travisamento da parte del giudice, revocazione
Con riferimento alla doglianza secondo cui il giudice di merito ha travisato le risultanze della consulenza tecnica, va affermato che, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali, è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.1.2018, n. 1398
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