Risultanze della consulenza tecnica, travisamento da parte del giudice, revocazione

Con riferimento alla doglianza secondo cui il giudice di merito ha travisato le risultanze della consulenza tecnica, va affermato che, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali, è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.1.2018, n. 1398   CondividiPost correlati:Dalla disamina della documentazione utilizzata dal CTU il giudice può pervenire a conclusioni difformi da quelle rassegnate nella consulenza tecnica Aprile 26, 2023 Valore probatorio della consulenza tecnica di parte Aprile 12, 2022 Consulenza tecnica di parte e perizia stragiudiziale: efficac ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi