Riscossione coattiva eseguita per il recupero di contributi o premi dovuti agli enti previdenziali, l’omessa notificazione della cartella di pagamento, strumento di tutela, tempestività

Nell’ambito di una procedura di riscossione coattiva eseguita per il recupero di contributi o premi dovuti agli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999 delinea le seguenti opposizioni esperibili. Innanzitutto “contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella” (art. 24, comma 5). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dall’art. 442 c.p.c. e ss.” (art. 24, comma 6). Si tratta di uno strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pre ..........

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