Rinvio d’ufficio dell’udienza ex art. 168-bis, c. 4, c.p.c.: conseguenze sui termini per l’appello incidentale

Il rinvio d’ufficio dell’udienza, a norma dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell’appello incidentale, poiché l’art. 166 c.p.c. coordinato con il successivo art. 167 c.p.c. contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale, a norma dell’art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell’atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. quella relativa alla data fissata dal giudice istrutt ..........

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