Rimessione in termini, tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, nozione

Va ribadito che la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis c.p.c. (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46), quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, tuttora vigente, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.12.2016, n. 25489 CondividiPost correlati:Appello, produzione documenta ..........

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