Rimborso delle spese di patrocinio legale e giudici di pace: dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa. Corte Costituzionale, sentenza del 9.12.2020, n. 267 Download CondividiPost correlati:Patrocinio a spese dello Stato: illegittimità costituzionale dell’art. 79, c. 2, d.P.R. 115/2002 Settembre 3, 2021 Mediazione obbligatoria conclu ..........

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