Processo del lavoro, proposta conciliativa, rifiuto, conseguenze sulle spese: legittimità costituzionale dell’art. 420 c.p.c.

L’art. 420, primo comma, c.p.c., a differenza dell’art. 91, primo comma, consente al giudice, ove la proposta conciliativa o transattiva, formulata dallo stesso all’udienza di discussione, non sia stata accettata, di tenere conto in modo simmetrico per ciascuna delle parti in causa, ai fini della sola regolamentazione delle spese, del rifiuto di tale proposta senza giustificato motivo. Tale facoltà, peraltro, non si traduce nel potere del giudice di condannare alle spese la parte che sia risultata parzialmente vittoriosa (pur in misura equivalente o inferiore all’importo oggetto della proposta non accettata), essendo invalicabile, in difetto di un’espressa previsione normativ ..........

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