Rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo: no alla compensazione integrale delle spese di lite processuali per “carenze difensive”

È fondato il motivo con cui si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non avendo il giudice di primo grado, nel compensare integralmente tra le parti le spese processuali, specificato in cosa siano consistite le riscontrate carenze difensive e non avendo statuito secondo il principio di soccombenza, necessariamente applicabile in ipotesi di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo e riconoscimento del credito dell’opposto. La motivazione adottata dal giudice di primo grado, infatti, esula dalle ipotesi ex art. 92 c.p.c., nelle quali è consentito d ..........

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