Riforma del risarcimento del danno non patrimoniale: la Camera avvia la discussione

L’Assemblea della Camera avvia, il13 marzo 2017, la discussione della proposta di legge n. 1063-A, concernente la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Il testo all’esame dell’Assemblea, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame in Commissione Giustizia:

  • allega alle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle, che dovranno essere utilizzate dai giudici come parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno non patrimoniale;
  • consente al giudice di aumentare il risarcimento fino al 50% della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato;
  • detta una disciplina transitoria.

Il contenuto della proposta di legge

La proposta di legge è diretta a predeterminare i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Attualmente, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell’art. 2059 del codice civile, che si limita a prevedere che il danno non patrimoniale debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge e non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, che è stato poi definito nel corso del tempo dalla giurisprudenza, con diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio.

La proposta di legge stabilisce che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, devono essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle, che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile.

Si tratta delle tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. La Commissione Giustizia ha modificato la tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell’unione civile.

In base alla proposta di legge, il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l’ammontare della liquidazione fino al 50% dovendo motivare la propria decisione.

Inoltre, le nuove disposizioni potranno essere applicate ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della legge, qualora il risarcimento non sia stato ancora determinato in via transattiva oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

Con decreto del Ministro della salute i valori di liquidazione del danno stabiliti dalle tabelle dovranno essere aggiornati ogni anno, in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Giustizia, rimane ferma la vigente disciplina contenuta nel Codice delle assicurazioni private, che rimette – con riferimento alla assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli a motore e i natanti – a regolamenti governativi la determinazione di una tabella unica nazionale per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità.

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