Covid e locazione: l’esclusione della responsabilità del debitore riguarda il risarcimento del danno, non la liberazione dagli obblighi contrattuali. E la prova è sempre necessaria.

L’art. 91, comma 1, del Decreto “Cura Italia”, nel prevedere, in ragione della emergenza da Covid-19, una “esclusione della responsabilità del debitore” incide, in tema di locazione, sull’obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal  proprio tardivo o mancato adempimento, ma senza liberare il debitore dai propri obblighi contrattuali, né tantomeno rendere possibile l’estinzione dell’obbligazione. In ogni caso, va sempre provato e dimostrato il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento. Tribunale di Roma, sentenza del 5.1.2022 5Download CondividiPost correlati:Condanna generica ex art. 278 c. ..........

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