Riders: nell’incoscienza e cecità dell’algoritmo risiede la potenzialità discriminatoria

L’algoritmo che si occupa delle gestione delle attività dei cc.dd. riders è potenzialmente discrimatorio.

Mentre nel caso di discriminazione diretta è la condotta, il comportamento tenuto, che determina la disparità di trattamento, nel caso di discriminazione indiretta la disparità vietata è l’effetto di un atto, di un patto di una disposizione di una prassi in sé legittima; di un comportamento che è corretto in astratto e che, in quanto destinato a produrre i suoi effetti nei confronti di un soggetto con particolari caratteristiche, che costituiscono il fattore di rischio della discriminazione, determina invece una situazione di disparità che l’ordinamento sanziona (NdR: si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Vincenzo PAPPOLLA).

SCARICA QUI –> Tribunale di Bologna, ordinanza del 31.12.2020

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