Ricusazione del giudice: inimicizia del ricusato e magistrato in altro grado del processo

In tema di ricusazione del giudice va affermato che la “inimicizia” del ricusato, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le “anomalie” siano tali da non consentire neppure di identificare l’atto come provvedimento giurisdizionale; inoltre, l’obbligo del giudice di astenersi, previsto dall’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui abbia avuto conoscenza, come magistrato, di una causa diversa che verta su un ogget ..........

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