Opposizione agli atti esecutivi: le nullità procedimentali precedenti alla vendita vanno fatte valere prima che la vendita abbia luogo

Alla luce dell’art. 2929 c.c. (per cui: a. eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente; b. gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto hanno percepito in virtù dell’esecuzione), il debitore deve attivarsi per far valere eventuali nullità procedimentali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dall’art. 617 c.p.c., in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo. Questa norma, quindi, costituisce uno sbarramento esterno alla proponibilità ..........

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