Riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, notificazione presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, conseguenze

La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, eseguitacon notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anzichè alla parte personalmente, è nulla, ma – data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte – non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l’invalidità, il giudizio sia proseguito, ..........

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