Appello, produzione documentale, indispensabilità: deve trattarsi di documenti nuovi e non tardivamente prodotti in primo grado

Va confermato che nel giudizio di appello, l’eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che, comunque, non si sia verificata la decadenza di cui all’art. 184 c.p.c., la quale è rilevabile d’ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, va ritenuta inammissibile, non trattandosi di un documento “nuovo”, la produzione di un documento tardivamente prodotto in primo grado dopo lo spirare dei termini di cui all’art. 184 c.p.c., ed in relazione al quale, peraltro, la parte non abbi ..........

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