Responsabilità sanitaria, ATP conciliativa, condizione di procedibilità, spese: legittimità costituzionale

In tema di responsabilità sanitaria, vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., quanto, in particolare, alla questione dell’addebito dei costi della consulenza tecnica collegiale.

Il richiamato art. 696-bis cod. proc. civ., a sua volta, prevede l’istituto della consulenza tecnica conciliativa che offre alle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all’instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all’esistenza del fatto e all’entità del danno, nell’auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo che renda superflua l’instaurazione del successivo giudizio di merito.

Corte Costituzionale, sentenza del 5.5.2021, n. 87

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