Locazioni, mancato pagamento delle sole spese processuali da parte del conduttore entro il termine di grazia, legittimità costituzionale dell’art. 55, l. n. 392 del 1978

Con riferimento al mancato pagamento delle sole spese processuali da parte del conduttore entro il termine cosiddetto di grazia, vanno ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 2, 3 e 111 Cost., dell’art. 55 della legge n. 392 del 1978, laddove, come costantemente interpretato nella giurisprudenza di legittimità, comporta che non possa darsi sanatoria giudiziale della morosità ove il pagamento di quanto dovuto dall’intimato a titolo di canoni, interessi e spese non sia tempestivo e integrale. A tal riguardo si è osservato che «[i]l legislatore ha incluso le spese processuali nell’importo complessivo perché oper ..........

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