Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi, benefici e sovvenzioni pubbliche

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi, benefici e sovvenzioni pubbliche, deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva dell’interessato prima e dopo la concessione del beneficio, posto che nella fase procedimentale che precede il provvedimento concessorio è ravvisabile unicamente una posizione di interesse legittimo, mentre nella fase successiva la posizione del privato può assumere una diversa configurazione giuridica. In particolare, la posizione è di diritto soggettivo sia nei riguardi della concreta er ..........

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