Responsabilità medica – Obbligo di acquisire il consenso informato – Violazione – Lesione del diritto all’autodeterminazione – Autonoma risarcibilità – Sussistenza – Necessità di prova specifica – Esclusione.

Dalla lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell’obbligo di acquisire il consenso informato deriva, secondo il principio dell”id quod plerumque accidit” un danno-conseguenza autonomamente risarcibile – costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente – che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2018, n. 11749

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