Responsabilità del medico, complicanza statisticamente ricorrente, più probabile che non: il compendio probatorio si valuta con il criterio della più elevata idoneità rappresentativa

In tema di complicanza statisticamente ricorrente con riguardo alla responsabilità del medico, anche a voler applicare nel caso di specie l’invocato principio del ”più probabile che non” deve tenersi conto del rilievio che, in tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico- sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.

Corte di appello di Trento, sentenza del 30.12.2021, n.281

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