Cassazione, sezione lavoro, su esposizione ad amianto e morte: più probabile che non riguarda solo il nesso causale, ma il compendio probatorio si basa sull’attendibilità (più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica).

In  tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l’esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all’assenza di strumenti di protezione individuale – abbia prodotto un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia.

Il criterio del ” più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi. La valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento tenuto dalla parte) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, sia sostenuto da una coerente motivazione e non sia abnorme.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza del 12.1.2023, n. 681

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