Responsabilità concorsuale della compagnia assicurativa ex art. 1227 c.c. nel caso di invio per posta ordinaria di assegni di traenza

In sede di accertamento della responsabilità della banca negoziatrice, per l’incasso di assegni di traenza da soggetti a ciò non legittimati, vi è concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nel comportamento imprudente della compagnia assicurativa che, pur conoscendo il rischio che siano commessi illeciti con gli assegni di traenza, in quanto fenomeno non nuovo e ben noto agli operatori del settore, continui a far inviare via posta ordinaria gli assegni, invece di prediligere altre forme di pagamento o consegna dell’assegno [Tribunale di Roma, sezione XVII, sentenza del 20.2.2020].

 

Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Maria Maddalena GIUNGATO.

 

 

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