Decreto ingiuntivo: cosa accade in caso di errore materiale nell’indicazione del nominativo del debitore e mancato invio della missiva di diffida ad adempiere?

L’art. 633 c.p.c. individua, tra le condizioni di ammissibilità del procedimento di ingiunzione, l’esistenza di un credito esigibile, avente ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili. Tale somma deve essere liquida, determinata e fondata su prova scritta (art. 633, n. 1, c.p.c.). Orbene, qualora la prova del credito vantato sia una fattura recante un nominativo diverso da quello dell’opponente, ma con codice fiscale ed indirizzo di residenza ad esso riferibili, può affermarsi che l’errore materiale nell’indicazione del nominativo non è circostanza che possa ingenerare confusione circa la riferibilità della fattura a parte appellante (l ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi